La fideiussione appare disciplinata dall’art. 1936 c.c., il quale stabilisce che il fideiussore è quel soggetto che si obbliga nei confronti del creditore, assicurando la riscossione di un’obbligazione economica pertinente un soggetto altro
L’articolo dettaglia inoltre al secondo comma che la fideiussione può risultare attiva anche se il debitore principale non n’è al corrente. Ma come si struttura nel dettaglio un contratto di fideiussione e qual’è la natura giuridica di tale contratto? In questo nostro approfondimento cercheremo di fare luce su tali quesiti.
L’obiettivo della fideiussione
Il contratto di fideiussione si riferisce ad una tipologia di contratto tramite cui un soggetto terzo addiziona la propria responsabilità affiancandosi al debitore principale, a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione economica contratta da quest’ultimo. L’obiettivo principale si subordina alla volontà di supportare la posizione finanziaria del debitore, irrobustendo così le garanzie assicurate in capo al creditore. In queste circostanze quindi, il creditore avrà diritto ad avanzare le proprie pretese di credito non solo sulla controparte unica ma su due soggetti differenti: il debitore originario appunto e il garante o fideiussore. Specificato ciò, appare semplice comprendere per quale ragione la fideiussione risulti essere una forma contrattuale estremamente allettante nel contesto bancario. La banca, con lo scopo di implementare maggiormente il proprio diritto al credito, molto spesso propone la sottoscrizione di questa forma di fideiussione a propria salvaguardia.
L’essenza giuridica del contratto
Da un punto di vista giuridico, la fideiussione corrisponde ad un contratto consensuale caratterizzato da effetti obbligatori e bilaterali pattuiti tra il fideiussore e il creditore. Diversamente da quello che si potrebbe sottendere e percepire in maniera piuttosto marginale, tale contratto non è assolutamente da considerarsi trilaterale.
Questo significa che il debitore originario risulterà estraneo in merito all’accordo di fideiussione. Quest’ultimo infatti potrebbe anche non essere affatto a conoscenza circa l’esistenza di una tale forma di contratto volta a proprio vantaggio.
Il contratto di fideiussione in genere non è oneroso e genera tipologie di obbligazioni da intendersi esclusivamente a carico del fideiussore.

Il profilo accessorio della fideiussione
Sotto il profilo strutturale, la fideiussione risulta essere una forma di garanzia di natura personale ed accessoria, in subordino alla questione che tale contratto viene impostato sulle orme dell’obbligazione primaria d’origine. Il carattere accessorio del contratto di fideiussione rappresenta in realtà uno degli elementi distintivi pertinenti tale forma di accordo, in considerazione del fatto che la fideiussione trova la sua ragion d’essere solo ed esclusivamente in funzione del debito d’origine garantito.
In ogni caso, il carattere accessorio si annulla in concomitanza di certe dinamiche specifiche, in virtù dell’esistenza di alcune clausole inseribili all’interno del contratto. Parliamo di profili di garanzia ben determinati. Tali garanzie possono costituirsi solve et repete – ovvero conferiscono al creditore il diritto che non gli siano presentate eccezioni lato garante prima del pagamento – oppure caratterizzate da un contratto autonomo di garanzia. In quest’ultima eventualità, il pagamento dovrà essere espletato su richiesta diretta del creditore. Il garante di conseguenza non potrà in questa sede opporre nessun tipo di eccezione prima o dopo il pagamento suddetto.
Il contratto
Occorre comunque ricordare alcuni elementi essenziali della disciplina fideiussoria, oltre al profilo accessorio (e le eccezioni) dettagliato sopra:
1. Validità
L’art. 1939 c.c. determina che la fideiussione non appare valida qualora non risulti valida l’obbligazione originaria, a patto che non sia stata sottoscritta in subordino ad un’obbligazione presa in carico da un incapace, riferendosi con questo termine ad un incapace legale, ossia ad un soggetto vincolato ad una tutela di sostegno, inabilitato o ancora interdetto. Riguardo invece l’incapace naturale, le determinazioni in materia appaiono ancora nebulose e poco chiare.
2. Limiti
L’art. 1941 c.c. determina che la fideiussione non può oltrepassare e superare quello che è dovuto da parte del debitore d’origine, né tantomeno essa può risultare vincolata a quadri più onerosi. In altre parole, la fideiussione che supera il debito dovuto in origine risulta valida solo ed esclusivamente entro i limiti dell’obbligazione primaria e non oltre.
3. Obbligazione
In base all’art. 1944 c.c., il fideiussore – così come il debitore principale – è tenuto al pagamento del debito. Il secondo comma specifica comunque che le parti possono decidere che il fideiussore non provveda all’escussione del pagamento prima che il debitore principale si sia attivato in merito. In tale circostanza, il fideiussore che voglia avvalersi del diritto di escussione, è tenuto a dichiarare i beni in capo al debitore principale da porre in esecuzione.
Non bisogna dimenticare inoltre che il beneficio dell’escussione non deve per forza essere stipulato in modo specifico, ma deve ad ogni modo professare la volontà chiara e non contraddittoria delle parti.
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