La Legge 3/2012 si è configurata quale elemento fondamentale per la tutela di quegli utenti in difficoltà economica, mettendo a disposizione soluzioni pratiche per momenti di grave crisi finanziaria
Si tratta di una normativa che ha consentito a centinaia di persone e di piccole imprese di scansare il rischio di gravi crolli finanziari, consentendo a questi di gestire in maniera efficace le difficoltà. La Legge 3/2012 è stata abrogata e le sue disposizioni sono state riorganizzate e confluite nel Codice della Crisi, entrato in vigore a luglio del 2022. Conoscere nel dettaglio la norma e le singole procedure risulta fondamentale per ricevere l’approvazione da parte del tribunale. Proprio per questo motivo rivolgersi a professionisti esperti in materia appare essenziale, al fine di assicurarsi che ogni passaggio venga eseguito in maniera impeccabile.
La legge 3/2012
La Legge 3/2012 corrisponde ad una normativa entrata in vigore il 27 gennaio 2012, al fine di proporre una soluzione di carattere legale per quelle realtà non soggette a procedure concorsuali diverse (quindi non devono essere imprenditori fallibili), in evidente stato di criticità economica. L’obiettivo prioritario della normativa è quello di offrire la possibilità di ristrutturare i propri debiti finanziari. Questo, consente inoltre la sospensione o gestione delle azioni esecutive durante la procedura. Allo stato attuale, la Legge 3/2012 è stata, come detto, abrogata e confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, il quale è andato a semplificarla aggiornandone le singole procedure. Ma perché è stata introdotta tale norma?
Come già accennato, la Legge 3/2012 è stata proposta per far fronte alla necessità di proteggere quelle realtà non soggette a procedure concorsuali (fallimento, ect.) colpiti da gravi quadri di crisi economica o affini, i quali non riescono più a gestire le proprie spese. Prima dell’entrata in vigore della norma, le uniche modalità legate ad una gestione della crisi finanziaria erano riservate solo alle grandi imprese. Per gli utenti singoli e le imprese di piccole dimensioni non esisteva nessun tipo di aiuto consono in tal senso.

A chi è rivolta
La Legge 3/2012 si rivolge essenzialmente a:
- 1. utenti privati, persone fisiche;
- 2. realtà non soggette a procedure concorsuali diverse (ad es. il fallimento), quindi non devono essere imprenditori fallibili;
- 3. Imprese agricole, associazioni, enti no-profit e organizzazioni a carattere non commerciale.
Quali sono nel dettaglio le procedure adottate dalla Legge 3/2012 e in che termini queste sono state aggiornate?
Tramite il Codice della Crisi d’Impresa e d’Insolvenza del 2022 è stata messa in ballo una concreta riforma rispetto alla precedente legge 3/2012 sul sovraindebitamento.
I parametri di composizione della crisi adesso sono quattro e hanno subito una notevole semplificazione, per accorciare le tempistiche:
1. il piano di ristrutturazione, a sostituzione del piano del consumatore, riservato quindi adesso alla persona fisica, o cittadino singolo;
2. il concordato minore, dedicato alle piccole imprese/aziende;
3. la liquidazione controllata, relativa a tutti gli utenti sovra indebitati;
4. l’esdebitazione dell’incapiente, per coloro che non posseggono nessun bene da offrire ai propri creditori.
Il ruolo dell’OCC
La realtà cardine in relazione alle procedure elencate sopra, è sicuramente l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), ossia quell’organismo che assiste il debitore nella strutturazione del piano di rientro dai debiti. L’OCC è iscritto in un registro pubblico e formato da professionisti iscritti.
L’OCC analizza la domanda esposta e presentata dal debitore e procede alla verifica che quest’ultimo risulti meritevole, non avendo provocato cioè la condizione specifica di sovraindebitamento nel tentativo di compiere una frode a discapito dei propri creditori. Una volta raccolte le informazioni complessive, l’OCC dialoga con il consulente legale del debitore, anche se quest’ultimo non è obbligato ad averne uno, ma può essere comunque assistito. Dopodiché, lo stesso OCC predisporrà una relazione tecnica, insieme alla domanda da presentare.
Il giudice incaricato, deciderà infine se approvare il piano di rientro dai debiti, integrando le specifiche in merito ai costi totali correlati. A questo punto, si informano i creditori, predisponendo la procedura e nominando un gestore della crisi da parte dell’OCC. Il gestore non è sempre un giudice.
In coda, avremo l’attuazione del piano approvato, sotto monitoraggio dell’OCC. Infine, qualora il debitore abbia versato quanto pattuito dal piano, il debito potrà essere rimosso.
